Art. 8.
(Vendita dei prodotti erboristici).

      1. I prodotti erboristici possono essere venduti sia come prodotti preconfezionati, sia come prodotti preincartati, sia allo stato sfuso e possono essere composti e preparati in maniera estemporanea dal farmacista o dall'erborista limitatamente alle piante, alle loro parti, alle droghe e agli altri prodotti naturali inclusi nella tabella di cui all'articolo 3.
      2. Le piante, le loro parti e le droghe comprese nella tabella di cui all'articolo 3, vendute allo stato sfuso, sono cedute al pubblico in confezioni che devono sempre indicare il nome della pianta o delle piante miscelate, in caso di miscellanea la composizione qualitativa e quantitativa e le rispettive percentuali, la ragione sociale, l'indirizzo dell'esercizio commerciale ed eventuali avvertenze. I prodotti di cui al presente comma sono esposti nei locali di vendita al dettaglio in contenitori recanti in lingua italiana e con caratteri indelebili e leggibili, le seguenti indicazioni:

          a) la denominazione comune e il nome botanico della pianta secondo la denominazione botanica internazionale, seguito dall'indicazione della parte della pianta contenuta;

          b) la natura spontanea o coltivata della pianta, il metodo e il luogo di raccolta;

          c) la data di raccolta e di confezionamento nonché il luogo di confezionamento;

          d) il numero di lotto;

          e) il metodo di preparazione e l'eventuale trattamento con fitofarmaci al fine di consentire la conservazione;

          f) le modalità di conservazione, qualora sia necessaria l'adozione di particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto;

          g) la data di scadenza e di confezionamento;

 

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          h) l'indicazione dell'eventuale pericolo, in base alla normativa vigente sulla etichettatura dei prodotti pericolosi;

          i) il nome e il cognome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede legale del trasformatore o del responsabile della commercializzazione del prodotto;

          l) il prezzo per unità di vendita, che deve essere altresì riportato in un listino consultabile dal pubblico;

          m) le eventuali controindicazioni e avvertenze e le interazioni farmacologiche, con particolare attenzione ai bambini, alle donne in gravidanza e in allattamento.

      3. I prodotti erboristici preincartati sono ceduti al pubblico in confezioni che devono sempre indicare il nome della pianta o delle piante miscelate, in caso di miscellanea la composizione qualitativa e quantitativa, la ragione sociale, l'indirizzo dell'esercizio commerciale ed eventuali avvertenze, specie per ciò che concerne le modalità di conservazione e l'eventuale necessità di adottare particolari accorgimenti, nonché il termine minimo di conservazione o la data di scadenza, di cui, rispettivamente, agli articoli 10 e 10-bis del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni.
      4. Le piante, le loro parti, i loro derivati, le droghe e i preparati «erboristici», decorsa la data di scadenza di cui al comma 2, lettera, g), non possono essere venduti.
      5. È autorizzata la vendita negli esercizi commerciali denominati «erboristerie», in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 della presente legge, dei medicinali di origine vegetale tradizionali disciplinati ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.
      6. È autorizzata la vendita negli esercizi commerciali denominati «erboristerie», in conformità a quanto previsto dall'articolo 6 della presente legge, dei medicinali omeopatici disciplinati ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.

 

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